Misure urgenti nei luoghi di lavoro e nelle scuole
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2022, la legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.
Per quanto concerne le misure di natura lavoristica, risulta confermato l’impianto del decreto-legge e, in sede di conversione, è stato introdotto l’articolo 5-ter, il quale statuisce che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017.
Ferma restando l’applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni suindicate costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile.