Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e ricollocazione professionale
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 16 settembre 2021, n. 125, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 103/2021 recante “misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.
L’art. 3, in particolare, è dedicato ai trattamenti di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 207/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 231/2012, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della l. n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
La legge di conversione ha introdotto nel corpo del decreto gli articoli 3 bis (Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale) e 3 ter (Accordi di riallineamento).
Per l’anno 2021, al fine di permettere l’accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 276/2003, nell’ambito dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 324, secondo periodo, della l. n. 178/2020, 10 milioni di euro sono destinati all’attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 130/2018 (art. 3 bis).
L’art. 3 ter intervenendo in materia di riallineamento stabilisce che l’art.10 della l. n. 199/2016 deve essere interpreto nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento deve intendersi soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l’azienda interessata e firmataria dell’accordo provinciale di riallineamento.
La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dagli accordi provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.