Ministero del Lavoro e INL sulle novità introdotte dal decreto trasparenza
Con il D.Lgs. n. 104/2022, pubblicato in G.U. n. 176 del 29 luglio 2022, è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
ll decreto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro nonché una serie di ulteriori misure di tutela in favore dei lavoratori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 4 del 10 agosto 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni di carattere interpretativo.
In particolare, si analizza il campo di applicazione, le modalità di comunicazione delle informazioni, le modifiche al d. lgs. n. 152/1997, il trattamento sanzionatorio e la disciplina sanzionatoria.
Da segnalare, tra le altre indicazioni, che per l’INL, fermo restando l’obbligo informativo sui principali contenuti degli istituti indicati dal nuovo art. 1 del d.lgs. n. 152/1997, si potrà comunicare la disciplina di dettaglio attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.
Successivamente è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha emanato la circolare n. 19 del 20 settembre 2022, con la quale fornisce ulteriori indicazioni soffermandosi su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal citato decreto e, in particolare: sulla nozione di congedi; sulla retribuzione; sull’orario di lavoro programmato sulla previdenza e assistenza; sugli ulteriori obblighi informativi in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
La circolare analizza, poi, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro contenute nel Capo III del decreto legislativo (durata massima del periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, formazione obbligatoria), precisando che esse costituiscono norme inderogabili e la contrattazione collettiva può introdurre solo disposizioni più favorevoli.
Da ultimo, si sofferma sulle misure di tutela previste dal decreto, richiamando l’attenzione su quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 104/2022 e precisando che per «misure equivalenti» al licenziamento, devono intendersi tutte quelle modifiche, adottate dal datore di lavoro o dal committente in modo unilaterale e a svantaggio del lavoratore, che incidono in modo sostanziale sugli elementi essenziali del contratto di lavoro e sono conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo in oggetto e dal d.lgs. n. 152/1997.