Mancato rientro dopo il periodo di aspettativa per motivi di salute e licenziamento
Con ordinanza n. 22819 del 12 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, avendo superato il periodo di aspettativa, non si presenta sul posto di lavoro una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza.
La decisione, in particolare, ha richiamato l’art. 41, comma 2, lettera e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 secondo cui, in caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi, il rientro in azienda è preceduto dalla visita medica di idoneità, che il lavoratore non può rifiutarsi di effettuare.
La Suprema Corte ha quindi affermato che è obbligo del datore effettuare la visita di controllo preventivo circa la idoneità alla mansione e, contemporaneamente, il lavoratore non può rifiutarsi di andare in azienda se il datore lo invita a recarsi sul posto di lavoro.