L’INPS sulla mobilità ordinaria
Messaggio Inps n. 99/2017 – Trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia
Nel testo del messaggio n. 99/2017, l’Inps fa riferimento al definitivo superamento – così come disposto dall’art. 2, comma 71, del d.lgs. n. 92/2012 – del trattamento di indennità di mobilità ordinaria, nonché del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 e ss. della l. n. 427/1975, con effetto dal 1° gennaio 2017.
Dalla medesima data, cessa l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Cessa altresì l’obbligo di corrispondere il contributo d’ingresso alla mobilità, nonché il contributo aggiuntivo per il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia – pari allo 0,80% della retribuzione imponibile.
Con riferimento ai licenziamenti avvenuti a partire dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro hanno diritto a recuperare le somme anticipate a titolo di contributo d’ingresso, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’istituto previdenziale; a tal fine, è necessario compiere i relativi adempimenti fin dalla prima denuncia UnieEmens utile, utilizzando il codice G800.
Al contempo, per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni successive al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
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