Sulla domanda NASpI del lavoratore dello spettacolo che ha percepito l’IDIS
INPS, messaggio 7 maggio 2024, n. 1733
Il d.lgs. 175/2023 ha introdotto l’Indennità di Discontinuità Lavoratori dello Spettacolo (IDIS), erogata in una sola soluzione ai lavoratori iscritti al relativo Fondo pensione in ragione delle giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente. Con il messaggio in oggetto, l’INPS chiarisce le modalità di gestione delle domande per la NASpI presentate dai lavoratori che hanno usufruito dell’IDIS, dal momento che le giornate di contribuzione fatte valere ai fini di quest’ultima prestazione non potranno valere anche per la NASpI.
Per questa ragione, l’Istituto precisa le modalità attraverso le quali effettuare lo scomputo delle giornate di lavoro già utilizzate, con la precisazione che dallo scomputo dovranno essere escluse quelle con contratti di lavoro autonomo, che possono valere solo per l’IDIS e non anche per la NASpI.