L’INPS sulla domanda di integrazione salariale per la sospensione del lavoro dovuta al caldo eccessivo
INPS, messaggio 26 luglio 2024, n. 2736
Nei giorni scorsi l’INPS, considerata l’eccezionale ondata di calore che sta attraversando il territorio nazionale, ha riassunto con il messaggio in oggetto le modalità con le quali i datori che si trovano a dover interrompere l’attività lavorativa a causa del caldo estremo possono richiedere le prestazioni di integrazioni salariale, sia con riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria sia per quanto riguarda le prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale o dai fondi di solidarietà bilaterali.
In sintesi, gli eventi di caldo estremo possono giustificare i trattamenti di integrazione salariali in due casi: quella in cui la sospensione dell’attività sia stata disposta con ordinanza della pubblica Autorità, riconducibile alla causale prevista dall’art. 8, co. 2, d.m. n. 95442/2016; e quella in cui il caldo eccessivo non consenta l’attività lavorativa, che rientra nella causale «evento meteo» per «temperature elevate»: in questo caso, l’integrazione salariale può essere riconosciuta quando la temperatura sia superiore a 35° gradi centigradi, potendosi scendere a soglie inferiori in relazione al caldo «percepito», specialmente in caso di lavorazioni che per le loro modalità accentuino la condizione di disagio dei lavoratori.