L’incostituzionalità della Legge Pinto
Con la decisione 26 aprile 2018, n. 88 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001, c.d. legge Pinto, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo.
La Consulta ha precisato che “rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento […] volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”.
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