L’incostituzionalità della legge Madia
Corte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)
La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.
La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).
Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.
Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.
La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:
– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;
– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;
– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u, sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.
Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.
In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.
Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.
Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.
Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.
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