Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e tutela reintegratoria: la decisione della Corte costituzionale
Con la decisione n. 59 depositata il 1° aprile 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 18, comma 7, secondo periodo, l. n. 300/1970 come modificato dalla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
In particolare, la Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” la tutela reintegratoria.
Ad avviso dei Giudici della Consulta, il principio di eguaglianza risulta violato se la reintegrazione, in caso di licenziamenti economici, è prevista come facoltativa – mentre è obbligatoria nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente.
Non si giustifica un diverso trattamento riservato ai licenziamenti economici, nonostante la più incisiva connotazione della inesistenza del fatto, indicata dal legislatore come “manifesta”.
Alla violazione del principio di eguaglianza si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità di trattamento.
Resta fermo che al giudice si riconosce una discrezionalità che non deve ‘‘sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità’’ dunque non può né deve lambire le scelte imprenditoriali.
‘‘Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio’’.