Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage
Cassazione, 20 gennaio 2025, n. 1364
La Corte ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Come è noto il datore di lavoro ha l’obbligo di esplorare ogni possibilità di conservare il rapporto di lavoro. La sentenza sottolinea che il datore deve fornire prove concrete dell’assenza di posizioni alternative, pena l’illegittimità del licenziamento. L’onere della prova circa l’impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni diverse grava, infatti, sul datore di lavoro. Questo orientamento si inserisce in una più ampia protezione del posto di lavoro e della stabilità occupazionale.