Licenziamento orale e onere probatorio
Con la decisione del 1 aprile 2021, n. 9108 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore il quale deduca che il rapporto di lavoro abbia avuto conclusione a causa del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e impugni l’allegato licenziamento, ha l’onere di provare il licenziamento stesso, quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere. La controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni, assume la valenza di un’eccezione in senso stretto il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 comma 2 c.c. (v. Cass. 17/6/2016 n.12586).
In particolare, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.13195).