Licenziamento individuale e criteri di scelta
Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta ex art. 5 l. n. 223/1991
Con la decisione 25 luglio 2018, n. 19732 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla lavoratrice in violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 legge n. 223/1991.
Nel caso di specie la Cassazione ha applicato la previsione di cui all’art. 18, comma 5, legge n. 300/1970, non ravvisando i presupposti per l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Secondo il Supremo Collegio, qualora il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare deve essere effettuata facendo ricorso ai criteri legali di anzianità e carichi di famiglia, sanciti in tema di licenziamenti collettivi.
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