Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente
La Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (l. n. 92/2012), nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
In attesa del deposito della sentenza, l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha comunicato che la questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.