Licenziamento e spaccio di droga
La Cassazione, con la sentenza n. 24023 del 24 novembre 2016, ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente condannato penalmente per spaccio di droga.
A tal proposito, si ricorda un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in base al quale il lavoratore non è soltanto tenuto a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti lesivi degli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
Con riferimento al licenziamento per giusta causa, l’onere di allegazione dell’incidenza del comportamento extralavorativo sul rapporto di lavoro, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario, può essere assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in sé; ciò avviene quando il fatto abbia un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento.
Tale condizione si verifica qualora il comportamento sia talmente grave, a causa della contrarietà alle norme dell’etica e del vivere comuni, da connotare la figura morale del lavoratore; tanto più se quest’ultimo è inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto con utenti.
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