Licenziamento e malattia
Cass., sez. lav., 10 gennaio 2017, n. 284 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto
La Corte di Cassazione rammenta che, ai fini della determinazione del superamento del comporto, non devono essere calcolati i periodi in cui il lavoratore si sottopone a cure mediche, durante il tempo libero della sua giornata di lavoro, se quest’ultimo svolge la propria attività part-time.
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato la censura promossa dalla ricorrente, relativa alla lettera di licenziamento; il provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto, infatti, è assimilabile a quello irrogato per giustificato motivo oggettivo.
Non è dunque necessario che il datore di lavoro descriva, nel dettaglio, tutti gli elementi a supporto delle ragioni del licenziamento; non si richiede che siano indicati i singoli giorni di assenza al fine di giustificare il calcolo. Secondo la Corte, sono sufficienti indicazioni più complessive, come quella del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere del datore di lavoro di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso, in sede giudiziale.
La Corte ha altresì affermato il seguente principio: la trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale – e in relazione a giorni compresi in tale periodo – vale quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una espressa comunicazione, scritta od orale, al riguardo.
Tale atto, infatti, è idoneo a determinare, in modo univoco, l’effetto giuridico della conversione.
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