Licenziamento e irreperibilità alle visite di controllo
Cass., sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681 – legittimo il licenziamento del lavoratore irreperibile alle visite di controllo
La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore dipendente risulti irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se quest’ultimo non dimostra adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per esigenze assolute ed indifferibili.
Secondo un orientamento risalente dalla Corte di Cassazione, l’art. 5 della l. n. 638/1983 impone al lavoratore un comportamento – ossia la reperibilità nel domicilio in ore prestabile della giornata – che costituisce sia un onere nell’ambito del rapporto assicurativo, sia un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro.
A tal proposito, è necessario affermare che il contenuto di tale obbligo è la reperibilità in re ipsa; al fine di evitare l’irrogazione della sanzione è necessaria la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento ad adempiere a tale obbligo.
Non è rilevante, invece, la prova dell’effettività della malattia: la ratio della norma è quella di assicurare l’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli esperiti dalle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro.
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