Licenziamento e insussistenza del fatto
Con la sentenza del 27 giugno 2017 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli ha ordinato la reintegra del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, al quale si applichi la normativa in materia di licenziamenti di cui al d.lgs. 23/2015.
Il giudice del merito, nel valutare la portata del carico probatorio gravante sul lavoratore che intenda dimostrare l’insussistenza del fatto materiale contestato, è giunto a sostenere che per poter applicare la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, sia necessaria la ‹‹prova piena della insussistenza [del fatto], comunque acquisita›› e, conseguentemente, che ‹‹la prova contraddittoria e/o equivoca […] conduc[a], ai sensi del comma 1, al riconoscimento di una tutela meramente economica››.
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