Licenziamento e indennità risarcitoria
Con la decisione 11 ottobre 2018 il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittimo – per violazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991 – il licenziamento intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell’individuare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla declaratoria di illegittimità, il giudice di merito applica i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria previsti dal comma 5 dell’art. 18 Statuto, fondando la propria decisione su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
In particolare, il Giudice del Lavoro prende atto della pronuncia della Corte Costituzionale dello scorso 26 settembre che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
La pronuncia in esame costituisce una prima “linea di indirizzo”, in attesa di conoscere – secondo le prospettazioni della Corte Costituzionale – i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria da utilizzare nel caso di licenziamenti illegittimi che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23/2015.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!