Licenziamento disciplinare e valutazione dell’insubordinazione
Con la sentenza n. 28911 del 19 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento occorre comparare l’infrazione disciplinare posta in essere dal lavoratore con le tipizzazioni di giusta causa contenute nel CCNL che – seppur non vincolanti e meramente esemplificative – rappresentano comunque il parametro cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 c.c.