Licenziamento disciplinare e tardività
Le SS. UU. sulla tardiva contestazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985, hanno composto l’annoso contrasto giurisprudenziale relativo alla tutela applicabile in caso di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione degli addebiti.
Nella sentenza in esame si afferma il seguente principio di diritto: “la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della legge n. 92 del 28.6.2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dal quinto comma dello stesso art. 18 della legge n. 300/1970”.
Tuttavia si precisa che “qualora le norme di contratto collettivo o la stessa legge dovessero prevedere dei termini per la contestazione dell’addebito disciplinare, la relativa violazione verrebbe attratta, in quanto caratterizzata da contrarietà a norma di natura procedimentale, nell’alveo di applicazione del sesto comma del citato art. 18 che, nella sua nuova formulazione, è collegato alla violazione delle procedure di cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1966”.
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