Licenziamento disciplinare e contestazione tardiva
In data 21 aprile u.s., la IV Sezione della Corte di Cassazione ha depositato un’ordinanza interlocutoria, rimettendo un ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione dello stesso alle Sezioni Unite della Corte, sulla questione concernente “la natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di contestazione tardiva”.
A seguito della riforma dell’art. 18 stat. lav. operata dalla l. n. 92/2012, è stato modificato il sistema di tutele per il lavoratore licenziato illegittimamente; anche nel nuovo quadro legale assume particolare rilevanza il tema della tardività nell’ambito del licenziamento disciplinare; è appena il caso di ricordare che il nuovo art. 18 stat. lav. prevede la tutela reintegratoria attenuata nell’ipotesi di insussistenza del fatto contestato (art. 18, commi 4 e 6), e la tutela indennitaria dimidiata qualora sussista una violazione della procedura di contestazione dell’addebito ex art. 7 stat. lav.: quali conseguenze sanzionatorie per il licenziamento disciplinare illegittimo nel caso di tardività della contestazione?
Occorre rilevare che, sul tema, coesistono due orientamenti contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Secondo una ricostruzione, infatti, l’intempestività della contestazione non riguarda l’insussistenza del fatto contestato (Cass., sez. lav., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20540); invece, secondo un altro orientamento, la contestazione intempestiva è indice dell’irrilevanza della condotta del lavoratore ai fini della prosecuzione del rapporto. Infatti, il datore di lavoro, pur essendo consapevole del contegno tenuto dal dipendente, dimostra, per fatti concludenti, la scarsa importanza dello stesso, che, dunque, non può considerarsi inadempimento (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 2513).
Dinnanzi alla divergenza di tali ricostruzioni, il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente, in quanto la questione può essere qualificata “di massima di particolare importanza” ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ.
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