Licenziamento collettivo e criteri di scelta
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25554 del 13 dicembre 2016, i licenziamenti collettivi, adottati sulla base dei criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sono illegittimi nel caso in cui manchi l’indicazione, nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9 della l. n. 223/19991, delle modalità applicative di tali criteri di scelta.
La Corte ravvisa una “carenza di trasparenza delle scelte datoriali”, se, in presenza di criteri in concorso tra loro, il datore di lavoro non indichi, nella comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi, la concreta modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli lavoratori.
Tale mancanza, infatti, priva il lavoratore della tutela prevista dalla norma, poiché “la scelta effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato”.
La Corte ha ravvisato, dinnanzi a questa omissione, un’assoluta discrezionalità da parte del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare.
In tal caso, il regime sanzionatorio previsto è quello dell’art. 18, comma 7, stat. lav., ossia l’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità commisurate sull’ultima retribuzione globale di fatto.
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