Licenziamento collettivo e criteri di scelta
Con sentenza n. 23609 del 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione, in materia di licenziamento collettivo, ha affermato che il datore di lavoro è vincolato al rispetto dei criteri di scelta, una volta stabiliti. Nel caso preso in esame dalla Corte, il datore di lavoro aveva individuato il lavoratore da licenziare applicando solo uno dei criteri, quello dei carichi di famiglia. Afferma la Corte: “il datore di lavoro, una volta stabiliti i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non può derogare a tali criteri, atteso che tale condotta non consente alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e la trasparenza dell’operazione e non pone in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti – sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva”
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