Licenziamento collettivo e carichi di famiglia
Con la decisione 2 agosto 2018, n. 20464 la Corte di Cassazione chiarisce il significato della nozione di carichi di famiglia di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991.
Il Supremo Collegio richiama la definizione contenuta nell’accordo interconfederale del 1965, secondo cui il criterio dei carichi di famiglia è riconducibile alla situazione economica del lavoratore interessato dalla procedura di mobilità.
Nella sentenza si precisa che tale criterio attribuisce particolare rilevanza alla situazione economica familiare effettiva dei singoli lavoratori, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale.
Il riferimento ai carichi di famiglia deve, dunque, essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
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