Licenziamenti collettivi e criteri di scelta
I giudici della Suprema Corte, con sentenza del 3 febbraio 2016, n. 2113 si sono pronunciati in tema di criteri di scelta nella fattispecie di licenziamento collettivo rilevando che: a) per “anzianità” deve intendersi quella di servizio e b) per “carichi di famiglia” devono intendersi invece le persone effettivamente a carico del lavoratore, ancorché per esse non sussista il diritto agli assegni familiari.
Nella sentenza si legge: “in merito al criterio dell’anzianità, il riferimento all’anzianità di servizio è stato ritenuto corretto da questa Corte nelle pronunce n. 2046 del 2012 (ord.), n. 4685 del 1997 e n. 9169 del 2000, quest’ultima con riferimento all’analoga locuzione contenuta nell’art. 2 u.c. dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, ed a tale soluzione occorre dare continuità, per la ragionevolezza dell’opzione ermeneutica che privilegia la professionalità acquisita dal dipendente e la “fedeltà” all’azienda”.
Quanto invece ai carichi di famiglia i giudici proseguono affermando: “il criterio è stato copiato dal citato accordo interconfederale del 1965 (…) dal riferimento ai “carichi” e dalla necessità di tutelare maggiormente i lavoratori più onerati discende che la valutazione deve avere riguardo al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e quindi alle persone effettivamente a carico del lavoratore, come comunicate al datore di lavoro, e non solo alla situazione che determina il diritto alla fruizione degli assegni familiari che può quindi risultare riduttiva”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!