Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto
Con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, confermando la sentenza di appello, ha affermato che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata ai soli addetti ad un settore o reparto, a condizione che ciò venga specificatamente detto, con spiegazione esaustiva delle ragioni, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 con la quale si apre l’iter procedurale.
Essa ha infatti lo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, in modo alquanto generico.