Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
Cass., sez. lav., 24.5.2017, n. 13015 – Legittimità del licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
La Suprema Corte, con una decisione del 24 maggio u.s., ha confermato un orientamento già adottato con altre recenti sentenze, quali la n. 13516/2016 e la n. 25201/2016, con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di crisi aziendale.
Infatti, per citare un significativo passaggio argomentativo della sentenza, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.
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