Legittima la sospensione del docente privo del Green Pass
Con i decreti n. 4531 e n. 4532 del 2 settembre 2021 il TAR Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui viene stabilito l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale docente.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che il prospettato diritto del personale scolastico a non essere vaccinato, tralasciata la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.
In ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2.
In caso di mancato possesso della certificazione verde, l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del l’art.9 ter, d.l. n. 52/2021 e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è quindi correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente.