Le tipizzazioni contrattuali nel licenziamento disciplinare
La Suprema Corte, con la sentenza n. 11665 dell’undici aprile 2022 è intervenuta sulla previsione del comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300/1970 – che sanziona, tra l’altro, la mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili – affermando che nel caso in cui ”la fattispecie punita con una sanzione conservativa sia delineata dalla norma collettiva attraverso una clausola generale, al giudice è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussimibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta”.
Ciò in quanto, per la Cassazione, dalla disposizione “non si evince alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie”.