Le nuove collaborazioni: la circolare ministeriale
Con la circolare n. 3 del 1° febbraio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, ha fornito indicazioni operative (per il personale ispettivo) in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015.
Di seguito un focus sui profili più significativi.
1) “Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”: il Ministero chiarisce che per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è necessario che le condizioni (rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”), devono ricorrere congiuntamente. In particolare, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; con il termine “continuative”, si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.
2) “Stabilizzazione delle collaborazioni”: tale procedura, chiarisce il Ministero, può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti e prevede che a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
3) La circolare chiarisce altresì che “tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”
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