Le novità lavoristiche della legge di bilancio: stretta per le indennità di disoccupazione
Come ogni anno, sono particolarmente numerose le disposizioni della legge di bilancio – legge 28 dicembre 2024, n. 207 – che interessano il mondo del lavoro e della previdenza sociale. Molte, come di consueto, le misure di carattere fiscale, a partire dalla conferma della riduzione degli scaglioni IRPEF e dal c.d. taglio del cuneo fiscale, fino alle misure relative al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit e delle spese di trasferta. In materia previdenziale, figurano le consuete proroghe e conferme delle possibilità di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici, quali Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale.
Novità significative interessano le indennità di disoccupazione, dichiaratamente mirata a reprimere comportamenti opportunistici relativi alla disoccupazione di rimpatrio e alla NASPI. Con riferimento al primo profilo, l’art. 1, co. 187 della legge di bilancio esclude l’applicabilità della legge n. 402/1975, che prevede la predetta indennità, alle cessazioni di lavoro all’estero a partire dal 1° gennaio 2025: la sostanziale abrogazione dell’indennità è volta ad impedire la fruizione del beneficio per i lavoratori stagionali, prevalentemente giovani, che negli ultimi anni ne hanno beneficiato in seguito a brevissimi periodi di lavoro all’estero, tipicamente in vendemmia. Evidentemente, una soluzione meno impattante avrebbe potuto essere trovata introducendo requisiti di durata minima del periodo di lavoro all’estero, che attualmente sono previsti solo dalla seconda percezione in poi.
L’intervento sulla NASPI è invece volto ad impedire che i lavoratori che si siano dimessi da un precedente rapporto di lavoro possano fruire della prestazione facendosi assumere e, dopo un brevissimo periodo, licenziare da un datore di lavoro «connivente», risultando così disoccupati involontari. Il comma 171, a tal fine, prevede che i lavoratori dimessisi da un precedente rapporto di lavoro e poi licenziati dal rapporto successivo possano fruire della NASPI solo se possono far valere 13 settimane di contribuzione successive alle dimissioni volontarie, purché queste siano avvenute nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Praticamente, le dimissioni «azzerano» il requisito contributivo che, anziché essere verificato nel quadriennio precedente come di norma, deve essere maturato ex novo. Evidentemente, la nuova disposizione rischia di privare della NASPI molti altri oltre ai «furbetti», introducendo disincentivi al transito volontario verso migliori occasioni di impiego e in definitiva frenando il dinamismo complessivo del mercato del lavoro.
È viceversa rafforzata, dal comma 611, l’Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La soglia massima di reddito percepito viene innalzata a 30.000 euro, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente è abbassato a cinquantuno; diventano inoltre computabili ai fini della durata anche le giornate di contribuzione che hanno già dato luogo ad altre prestazioni e il periodo per la presentazione della domanda è esteso fino al 30 aprile e viene abrogata la previsione di percorsi di formazione professionale per i percettori.