Le misure a sostegno delle famiglie in vista dei rischi connessi alla ripresa delle attività scolastiche
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il testo del decreto legge n. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, l’art. 5 del d.l. n. 111/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio, il lavoratore dipendente pubblico o privato, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Qualora la prestazione sia incompatibile con tale modalità, o comunque in alternativa a questa misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio attraverso un congedo straordinario.
Per questo congedo, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001).
I periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni.
Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.