Lavoro intermittente: la circolare INL
Con circolare del 15 marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente, in assenza di valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
L’Ispettorato precisa, inoltre, che “la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione”.
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