Lavoro e previdenza nel c.d. decreto fiscale
Approvato il d.l. n. 50/2017 – Il c.d. Decreto fiscale
il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto fiscale, recante provvedimenti urgenti in materia finanziaria, nonché misure per lo sviluppo e iniziative in favore delle aree colpite dai recenti terremoti.
Tra i principali interventi in materia di lavoro e previdenza, si ricorda quanto segue.
L’art. 53 del citato decreto legge prevede alcune novità in materia di APE sociale.
In particolare, le attività lavorative di cui all’allegato C e all’allegato E della l. n. 232/2016 (che si riferiscono, per citare alcuni esempi, agli operai dell’industria estrattiva, ai conduttori di gru, ai conciatori di pelle e ai conduttori di mezzi pesanti) devono essere considerate svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti al pensionamento, le medesime attività “non abbiano subito interruzione per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi” e a condizione che le stesse “siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne il DURC, l’art. 54 del d.l. n. 50/2017 stabilisce la possibilità, per il debitore, di ottenere il documento unico di regolarità contributiva anche nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate previste nel piano della definizione agevolata, è previsto l’annullamento del DURC dagli Enti preposti alla verifica.
Infine, l’art. 55 del c.d. Decreto fiscale introduce alcuni cambiamenti in materia di premio di produttività.
Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità previste dall’art. 1, comma 188, l. n. 208/2015) hanno diritto alla riduzione di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico “per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro”.
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
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