L’autenticità del giustificato motivo oggettivo
Cass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24803 – verifica delle ragioni addotte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In linea con una giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione richiama, nella sentenza n. 24803/ 2016, il seguente principio di diritto: in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.
A tal fine, appare sufficiente e necessario l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione addotta, ma non è consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo.
Il licenziamento è illegittimo se si accerta giudizialmente l’insussistenza della riorganizzazione, ovvero nel caso in cui manchi una soppressione stabile e duratura – non a carattere contingente – del reparto presso cui era occupato il lavoratore licenziato; in quest’ultima ipotesi, è necessaria altresì, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro, una precisa indicazione dei contorni della contrazione dell’attività svolta da tale reparto.
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