La responsabilità solidale negli appalti
Con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.
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