La proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili
Alcune importanti novità concernenti i lavoratori fragili sono contenute nella legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021), recante “misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
In particolare l’art. 2-ter ha prorogato le disposizioni in materia di lavoratori fragili di cui all’art. 26, commi 2 e 2 bis del d.l. n. 18/2020.
Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.