La nuova disciplina delle prestazioni occasionali
In data 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 21 giugno 2017, n. 96, di conversione in legge del decreto legge n. 50/2017, in materia finanziaria.
Il testo normativo prevede, tra le tante disposizioni, una nuova disciplina sul lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono quelle che, ai sensi dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 convertito in legge, in un anno civile danno luogo a compensi (esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo stato di disoccupazione) complessivamente non superiori a:
a) 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Nel caso in cui sia superato tale limite di 2.500 euro o, comunque, nell’ipotesi in cui la durata della prestazione superi il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. Il testo normativo commina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.
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