La nullità del licenziamento per causa di matrimonio
Con la decisione 12 novembre 2018, n. 28926 la Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione restrittiva della disposizione che sanziona con la nullità il licenziamento per causa di matrimonio.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento, invocando l’applicazione dell’art. 35 d.lgs. n. 198/2006 anche al lavoratore uomo, sul presupposto che tale disposizione dovesse essere interpretata in senso “estensivo” in quanto inserita nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Il Supremo Collegio, nel dichiarare infondata la questione giuridica prospettata dal lavoratore, ha precisato che la disposizione di cui all’art. 35 d.lgs. n. 198/2006 non costituisce una previsione “discriminatoria”, in quanto rispondente ad una diversità di trattamento tra uomo e donna, giustificata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, pure titolare come lavoratrice degli stessi diritti dell’uomo, in funzione dell’adempimento della essenziale funzione familiare.
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