La nota INL sulla decorrenza della prescrizione
Con nota n. 1959 del 30 settembre 2022, l’INL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.
Muovendo dalla recente pronuncia della Cassazione n. 26246/2022 – con la quale si è ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità e, dunque, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro – l’INL ha precisato che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa ex art. 12, d.lgs. n. 124/2004 i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.