La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
L’art. 9 del d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto l’art. 2-ter all’interno del d.l. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014, rendendo possibile la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro.
Si ricorda che la negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
In particolare, la negoziazione opera per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e, per quanto qui interessa, quelle relative ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed agli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.
L’accordo – che deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad una delle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del del d.lgs. n. 276/2003 – è inoppugnabile, secondo quanto previsto dall’articolo 2113, c. 4, cod. civ.
La negoziazione assistita è a ben vedere una ulteriore possibilità di risoluzione non giudiziale delle controversie di lavoro affidata agli avvocati che assistono le rispettive parti.