La legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver
Trib. Milano, sent. 10 febbraio 2025, n. 581
La sentenza in commento riguarda il caso di una lavoratrice, caregiver ai sensi della l. n. 104/1992, che aveva chiesto accertarsi l’illegittimità, per discriminazione e ritorsione, del provvedimento con cui era stata assegnata ad un diverso ufficio. Secondo la ricorrente, il trasferimento era stato disposto in reazione al fatto che ella aveva in precedenza proposto un giudizio per asserite condotte di mobbing messe in atto da superiori e colleghi nella sede d’origine.
Secondo il Tribunale di Milano, che ha rigettato la domanda, nei casi di incompatibilità ambientale il datore può disporre il trasferimento del lavoratore senza il consenso di quest’ultimo anche se egli sia titolare di permessi ex l. 104/1992. Peraltro, ove il dipendente avesse precedentemente denunciato la conflittualità lavorativa, foriera di danni alla salute, il trasferimento rappresenta anche una delle misure adottabili per tutelare la sua salute e sicurezza, come imposto dall’art. 2087 c.c. Una simile scelta non può essere, quindi, ritenuta a prescindere discriminatoria o ritorsiva nei confronti del dipendente trasferito, rappresentando al contrario uno strumento equilibrato fra la tutela del lavoratore e le necessità organizzative dell’impresa che, altrimenti, sarebbe costretta a stravolgere l’intero organigramma per ottenere lo stesso effetto.