La legge milleproroghe
La legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe in vigore dal 1° marzo 2017
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 27 febbraio 2017, n. 19, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero il c.d. decreto Milleproroghe.
In particolare, con riferimento alle assunzioni obbligatorie dei disabili, l’obbligo dei datori di lavoro che impiegano tra i quindici e i trentacinque dipendenti, di occupare un disabile a prescindere dall’effettuazione o meno di una nuova assunzione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018.
Per quanto concerne la c.d. DIS-COLL prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 22/2015, il testo normativo in esame ha disposto una proroga fino al 30 giugno 2017.
Si ricorda che tale indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Un altro differimento operato dalla l. n. 19/2017 interessa il nuovo obbligo di denuncia, a soli fini statistici, degli infortuni con assenza di almeno un giorno (con esclusione di quello in cui si è verificato l’evento lesivo), previsto dall’art. 18, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 81/2008; tale adempimento sarà richiesto a partire dal 12 ottobre 2017.
Anche l’onere, a carico del datore di lavoro, di tenere telematicamente il libro unico del lavoro presso il Ministero del Lavoro, così come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015, decorrerà a partire dal 2018, previa adozione di un decreto ministeriale contenente le modalità tecniche e organizzative. Al momento, invece, il datore di lavoro potrà adottare le consuete modalità, finora in uso, ai fini della tenuta del LUL.
Infine, è stato operato un rinvio al mese di gennaio del 2018 per il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 2015.
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