La legge di conversione del decreto Ristori
È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (d.l. n. 149/2020), Ristori ter (d.l. n. 154/2020) e Ristori quater (d.l. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.
La legge n. 176/2020 mantiene ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, trasfusi nel corpo normativo (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).
Inoltre, sono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.
In particolare, si evidenziano sul punto le seguenti novità (art. 4 ter):
– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;
– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;
– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.