La Corte di Giustizia sul diritto alle ferie
Con la sentenza resa nella causa C-341/15 (Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien-Personalstelle Wiener Stadtwerke) la Corte di Giustizia risponde ad alcune questioni poste dal giudice del rinvio sull’articolo 7 della direttiva 2003/88 in materia di ferie annuali.
Nel caso di specie un dipendente pubblico della città di Vienna, era stato collocato a riposo su sua richiesta; in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro si era previsto che il lavoratore, pur continuando a percepire lo stipendio, non fosse tenuto a presentarsi sul posto di lavoro nel periodo precedente il suo pensionamento.
Durante tale periodo il dipendente è stato in congedo per malattia; pertanto, dopo il suo pensionamento, chiedeva al proprio datore di lavoro il pagamento di un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
Il datore di lavoro ha respinto la domanda del dipendente, in quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.
Con la sentenza, depositata il 20 luglio 2016, la Corte rammenta che l’art. 7 della direttiva 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione che è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Dunque l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, “non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 23). […] Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato”.
Da tali premesse ne discende che, al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, se il lavoratore è tenuto a non presentarsi a lavoro in forza di un accordo concluso con il suo datore di lavoro, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo ma se il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie a causa di una malattia, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
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