La Corte Costituzionale sulla “manifesta” insussistenza del giustificato motivo oggettivo
Continua l’intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina di cui all’art. 18, l. n. 300/70.
Con la sentenza n. 125/2022 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della l. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori), limitatamente alla parola «manifesta».
La Corte ricorda che “il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell’ordinamento repubblicano (art. 1 Cost.)”.
Sebbene, “l’attuazione di tali principi è demandata alle valutazioni discrezionali del legislatore”, questi “è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 59 del 2021)”.
La disposizione nella sua formulazione originale non è rispettosa dei citati principi, in quanto, rileva la Corte, il requisito del carattere manifesto è indeterminato – atteso che “demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico” – e non vi è “alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato, che non è più grave, solo perché l’insussistenza del fatto può essere agevolmente accertata in giudizio”.
Pertanto, a seguito di tale intervento, vi sarà sempre applicazione della c.d. tutela reale debole, di cui al comma 4 dell’art. 18 St. Lav., in caso di insussistenza del fatto (oggettivo) posto alla base del licenziamento, senza più doversi interrogare sul suo carattere manifesto, o meno.