La Corte costituzionale sul trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori di 3 anni
Corte cost., sent. 4 giugno 2024, n. 99
L’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 disciplina l’istituto del trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, prevedendo che il dipendente possa essere assegnato su richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a tre anni. Il trasferimento è disposto a condizione che nella sede di destinazione sia disponibile un posto vacante e di corrispondente retribuzione, salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza o destinazione, limitato a casi o esigenze eccezionali.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede che il trasferimento possa essere richiesto anche presso una sede ubicata nella stessa regione o provincia ove è fissata la residenza del nucleo familiare. La Corte costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha accolto la questione, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, e riconosciuto l’irragionevolezza della previsione: la limitazione della possibilità di richiedere il trasferimento nella regione o provincia dove lavora l’altro genitore si fonda sul presupposto erroneo che il figlio minore necessariamente si trovi in tale regione o provincia. Ma la realtà sociale smentisce questo assunto: pertanto la disposizione non tutela adeguatamente i nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle dove è stata fissata la residenza familiare.