Un nuovo profilo di incostituzionalità del Jobs Act
Con comunicato del 25 giugno 2020 l’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale ha reso noto che sono state esaminate le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui prevede la condanna del datore di lavoro – nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato in violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2, l. n. 604/1966 o della procedura ex art. 7 stat. lav. – al pagamento di un’indennità “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.
Si legge nel comunicato stampa che le motivazioni della sentenza saranno pubblicate nelle prossime settimane.