La conversione in legge del decreto Fiscale
Lo scorso 14 dicembre la Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del d.l. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.
Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Viene modificato l’articolo 14 del d.lgs 81/2008 recante “disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
In particolare, si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, si prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n.81/2015.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione
Vengono inoltre modificati gli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante.
Si precisa che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il nuovo art.19, comma 1, lett. a) stabilisce che il preposto ha l’obbligo di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (lett f) bis).
Il nuovo comma 8 bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indi- care espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Viene altresì modificato l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 dedicato alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, si prevede che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui sopra.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Somministrazione di lavoro
Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022, la possibilità per le agenzie di somministrazione di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.
Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale
Vengono differiti al 31 dicembre 2021 i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.
Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Le disposizioni in commento si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.